X
Loading...

DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro - Cass. Pen. sent. n. 2573/2024

domenica 17 marzo 2024

"In tema di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro, costituisce cosa pertinente al reato, assoggettabile a confisca obbligatoria ex art. 603-bis.2 cod. pen., il fondo agricolo del datore di lavoro in cui sia impiegata manodopera in condizioni di sfruttamento, nel caso in cui si tratti di bene funzionale all'azienda agricola, a prescindere dalla sua allocazione topografica". "Ai fini della configurabilità del reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro, l'indice di sfruttamento del lavoratore costituito, ex art. 603-bis, comma terzo, n. 1, ultima parte, cod. pen., dalla retribuzione "sproporzionata rispetto alla quantità e alla qualità di lavoro prestato", deve tener conto delle effettive mansioni svolte, delle condizioni di lavoro, dell'orario lavorativo, dell'assenza di pause, di riposi, di ferie, tale che la retribuzione corrisposta si riveli non commisurata alla prestazione resa dal lavoratore che versi in stato di bisogno".

Tizio e Caio venivano condannati per avere utilizzato nella loro azienda agricola la manodopera di quattro lavoratori extracomunitari con una retribuzione media di 3 euro l'ora per giornate lavorative di 9 ore.
 
In sede di ricorso in Cassazione la difesa degli imputati evidenziava come gli stessi avevano percepito la somma di 45 euro poco meno dei 51 euro netti astrattamente previsti.
 
La Corte di Cassazione evidenzia come nel caso concreto il confronto non può risolversi tra la somma dei 45 euro netti effettivamente riconosciuti ai quattro lavoratori e la somma di 51 euro netti astrattamente previsti perché si tratta di due somme risultanti da una quantificazione oraria notevolmente diversa: nel caso concreto si riferisce alla somma prodotta da una attività lavorativa di almeno 9 ore al giorno, in condizioni indegne e particolarmente faticose, a fronte invece di una somma contrattualmente riconosciuta per poco più di sei ore al giorno, per cinque giorni a settimana, con tutele, pause, riposo, ferie etc, del tutto sconosciute nel rapporto di lavoro irregolare. La condizione di lavoro emergente dagli atti è ben più gravosa e non riducibile alla mera quantificazione oraria dell'attività lavorativa.
 
Anche in considerazione che "il principio Costituzionale dell'art. 36 Cost. pretende una retribuzione idonea ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia. Sicché la proporzione tra l'obbligazione retributiva e la qualità del lavoro prestato, quale limite Costituzionale volto a garantire equità e dignità, deve essere mantenuta anche quale metro della difformità e deve prevalere comunque".
 
Massima:
"In tema di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro, costituisce cosa pertinente al reato, assoggettabile a confisca obbligatoria ex art. 603-bis.2 cod. pen., il fondo agricolo del datore di lavoro in cui sia impiegata manodopera in condizioni di sfruttamento, nel caso in cui si tratti di bene funzionale all'azienda agricola, a prescindere dalla sua allocazione topografica".

Massima:
"Ai fini della configurabilità del reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro, l'indice di sfruttamento del lavoratore costituito, ex art. 603-bis, comma terzo, n. 1, ultima parte, cod. pen., dalla retribuzione "sproporzionata rispetto alla quantità e alla qualità di lavoro prestato", deve tener conto delle effettive mansioni svolte, delle condizioni di lavoro, dell'orario lavorativo, dell'assenza di pause, di riposi, di ferie, tale che la retribuzione corrisposta si riveli non commisurata alla prestazione resa dal lavoratore che versi in stato di bisogno".