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Droga

lunedì 23 gennaio 2023

DETENZIONE DI SOSTANZA STUPEFACENTE. LA DISTINZIONE TRA L’USO PERSONALE E LO SPACCIO.

La normativa che disciplina le sostanze stupefacenti è il D.P.R. n. 309/1990.

Il Legislatore ha previsto che le sostanze stupefacenti fossero inserite in delle Tabelle (le tabelle vengono aggiornate con cadenza quasi annuale) inserite in 4 tabelle in base ai maggiori danni per l'essere umano. A titolo esemplificativo eroina e cocaina sono inseriti nella tabella I, l’hashish (delta-9-THC) nella tabella IV.

Come prima cosa vediamo cosa cambia nell’ipotesi di possesso di sostanza stupefacenti:

  • nel caso di detenzione ai fini di spaccio in base all'art. 73 si rischia:
  • comma 1: la reclusione da sei a venti anni e la multa da euro 26.000 a euro 260.000 (sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I),
  • comma 4: la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 (lire dieci milioni) a euro 77.468 (lire centocinquanta milioni) (sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella II),
  • comma 5: la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da euro 1.032 a euro 10.329 (ipotesi di lieve entità).
  • Nel caso di uso personale l'art. 75 prevedela sanzione amministrativa, singola o congiunta, della:
  • sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e   del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;
  • sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
  • sospensione del passaporto e di ogni   altro   documento equipollente o divieto di conseguirli;
  • sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo
  • divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

da uno a tre mesi, (se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV) o da due mesi a un anno (se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III).

Chiariamo anche che sussiste l’ipotesi di «associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope» disciplinato dall’art. 74.

Diciamo pure che il Legislatore ha previsto delle soglie per ritenere sussistente l’uso personale: di 0.5 gr. per la cannabis (con cui si ricavano dalle 15 alle 20 dosi), 0,25 gr. per l'eroina (dosi 10) e 0,75 per la cocaina (5 dosi).

Spieghiamo subito che rileva il quantitativo netto di sostanza stupefacente tutto il resto – cioè tutte le sostanze non stupefacenti utilizzate per aumentare il peso/volume – non ha rilevanza penale.

A questo punto occupiamoci di Tizio trovato in possesso di sostanza stupefacente di tipo cannabis.

A seguito degli accertamenti emerge:

·quantitativo lordo di sostanza pari a gr. 4,

·una percentuale di sostanza stupefacente pari al 30%,

·quantitativo netto di sostanza pari a gr. 1,2 (30% di 4 gr),

·numero di dosi da 36 a 48.

Essendo il quantitativo di sostanza stupefacente pari a 1,2 gr. – quindi al di sopra del limite stabilito per l’uso personale (pari a 0,5 gr.) – nessuno dubbio potrebbe sussistere sulla configurabilità del reato di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/1990.

Però…

La Cassazione ha sancito come «l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità della norma in esame imponga al giudice di valutare globalmente sulla base di ulteriori parametri normativi tra loro non autonomi se, insieme al dato quantitativo, che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili, le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione» (cfr. ex multi da ultima Cass. Pen. sent. n. 44567/2022; I.d. massima n. 46610/2014).

Chiarimenti

In pratica la Cassazione ha stabilito che il solo data quantitativo non basta ma occorre valutare, nel complesso, gli ulteriori elementi quale:

  1. le modalità di custodia dello stupefacente;
  2. la presenza di strumenti utili per il confezionamento, la pesatura, la divisione e lo smercio dello stupefacente;
  3. il lavoro e le condizioni economiche.

CONCLUSIONI

 

Il dato quantitativo, sia nel caso di sostanza stupefacente al di sopra del limite previsto dal Legislatore per l’uso personale sia nel caso di quantità al di sotto, non è l’unico elemento da valutare ma occorre esaminare tutti gli altri elementi collegati (modalità di custodia dello stupefacente, la presenza di strumenti utili per il confezionamento, la pesatura, la divisione e lo smercio dello stupefacente, il lavoro e le condizioni economiche).