La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 194 del 2023, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2-bis, del Codice della Strada – nella parte in cui prevede che, per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e incidente stradale – la patente di guida è sempre revocata.
La Corte ha respinto la censura di violazione dell'art. 3 Cost., secondo cui la disposizione sarebbe irragionevole perché non consentirebbe al giudice di comminare una sanzione accessoria più tenue rispetto alla revoca della patente, individuata nella sospensione.
La Corte ha osservato che la disposizione censurata si inserisce in un sistema sanzionatorio a progressione crescente, che prevede la revoca della patente solo per le condotte più gravi, quelle caratterizzate da un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e dalla presenza di un incidente stradale.
In tali ipotesi, la Corte ha ritenuto che la revoca della patente sia una misura proporzionata alla gravità dell'illecito, che comporta un alto rischio di incidenti stradali con conseguenze gravi per l'incolumità delle persone.
In particolare, la Corte ha evidenziato che:
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la guida in stato di ebbrezza è un reato di pericolo presunto «ove l’ambito di rilevanza penale del fatto, e così la gravità dell’offesa, è delimitato dal superamento quantitativo di valori soglia del tasso alcolemico; la pericolosità è tratteggiata dal legislatore individuando comportamenti che, alla stregua di informazioni scientifiche o del notorio di comune fonte esperienziale desumibile dai dati statistici della incidentalità stradale, si contraddistinguono per una spiccata attitudine a turbare la regolarità della circolazione stradale mettendo in pericolo la vita, l’incolumità e i beni delle persone coinvolte»;
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la pericolosità della condotta è riconosciuta dal Legislatore, che ha individuato valori soglia sempre più elevati in ragione della gravità dell’illecito in quanto «la sanzione amministrativa accessoria va dalla sospensione della patente di guida per una durata minima di sei mesi per fatti lievi fino alla revoca della patente per le condotte più gravi in ragione sempre della misura del tasso alcolemico e con il concorso della circostanza aggravante di aver provocato un incidente»;
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i dati statistici dimostrano che la guida in stato di ebbrezza è un fattore di rischio significativo per la sicurezza stradale anche qualora «la modestia delle conseguenze dell’incidente non smentisce la gravità della condotta di chi si mette alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all’1,5 g/l in una condizione tale da non aver il pieno controllo del veicolo condotto, come mostra ex post l’incidente provocato a causa di tale alterata condizione psico-fisica».