Tizio si sarebbe procurato indebitamente notizie attinenti alla vita privata della ex moglie, mediante l'utilizzo di un dispositivo GPS dotato di microfono, che aveva istallato all'interno dell'autovettura di quest'ultima e che gli consentiva di ascoltare le conversazioni all’interno dell’autovettura.
Condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 615bis cod. pen. (interferenze illecite nella vita privata) il cui primo comma punisce...«chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».
La Corte di Appello assolve Tizio ritenendo che il fatto non costituisca reato
La Corte di Cassazione (sentenza n. 3446/2024), a seguito di impugnazione della Procura Generale, conferma l’assoluzione stabilendo come…
«L'abitacolo di un'autovettura, in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto dell'uomo o al trasferimento di oggetti da un posto all'altro e non ad abitazione, non può essere considerato luogo di privata dimora, salvo che, a differenza di quanto dedotto nel caso in esame e desumibile dal contenuto del provvedimento impugnato, esso, sin dall'origine, sia strutturato (e venga di fatto utilizzato) come tale, oppure sia destinato, in difformità dalla sua naturale funzione, ad uso di privata abitazione (cfr. Sez. 1, n. 3363 del 18/10/2000, Galli, Rv. 218042; Sez. 6, n. 5934 del 19/02/1981, Semitaio, Rv. 149373)».
«Con specifico riferimento alla fattispecie di cui all'art. 615-bis cod. pen., questa Corte, in relazione a un fatto analogo a quello contestato, ha già affermato un principio pienamente condiviso da questo collegio, secondo il quale non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis cod. pen.) la condotta di colui che installi nell'auto di un soggetto (nella specie ex fidanzata) un telefono cellulare, con suoneria disattivata e con impostata la funzione di risposta automatica, in modo da consentire la ripresa sonora di quanto accada nella predetta auto, in quanto, oggetto della tutela di cui all'art. 615-bis è la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nell'art. 614 cod. pen. richiamato dall'art. 615-bis tra i quali non rientra l'autovettura che si trovi sulla pubblica via (Sez. 5, n. 28251 del 06/03/2009, Pagano, Rv. 244196)»