Con la sentenza n. 35876/2023 la Corte di Cassazione chiarisce alcuni elementi in tema di “bis in idem” affermando…
➡ «sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi»
➡ «ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto è configurabile solo ove le condotte siano caratterizzate dalle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone, sicché costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa (Sez. 5, Sentenza n. 18020 del 10/02/2022, Rv. 283371)»
Cassazione penale sez. II sent. n. 35876/2023.
FATTO
La Corte d'appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio a seguito della pronuncia della Corte di cassazione, emessa in data 1/3/2018, che aveva annullato la sentenza della Corte d'appello di Lecce, con la quale era stata confermata la sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva assolto C.F. dal delitto di cui all'art. 572 c.p. e lo aveva condannato per il delitto di lesioni volontarie, ha dichiarato l'imputato responsabile del delitto di maltrattamenti in famiglia, limitatamente al periodo che va dal 1/8/2013 al 12/3/2015 ed ha altresì dichiarato non doversi procedere in ordine al medesimo reato, quanto al periodo da giugno 2011 al 31 luglio 2013, perché coperto da precedente giudicato confermando la precedente condanna per il delitto di cui all'art. 572 c.p., commesso nel periodo antecedente a giugno 2011.
MOTIVI RICORSO
Con secondo e terzo motivo, tra loro connessi, deduce inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o decadenza e vizio di motivazione in riferimento alla doglianza relativa alla violazione del divieto di bis in idem. Rileva la difesa come la condanna relativa al delitto di maltrattamenti in famiglia, asseritamente posto in essere dal C. nel periodo 1/8/2013 - 12/3/2015, abbia ad oggetto fatti del tutto sovrapponibili a quelli valutati dal GUP del Tribunale di Brindisi con la sentenza in data 24/6/2015, passata in giudicato, con la quale C. è stato assolto dal delitto di atti persecutori. Sul punto osserva la difesa come, tanto la Corte costituzionale con la sent. 200/2016, quanto la giurisprudenza sovranazionale che quella della Suprema Corte di cassazione, abbiano precisato che ai fini della verifica della identità del fatto occorre tenere conto del fatto storico inteso come condotta, nesso di causalità ed evento verificatosi nella dimensione materiale empirica.
IN DIRITTO
Fondati sono, invece, il secondo e terzo motivo con i quali si lamenta la violazione del divieto di bis in idem.
Occorre ricordare che con la sentenza n. 200 del 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p., per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale. La Corte chiarisce, in particolare, che la Convenzione Europea impone agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto, ma non di restringere quest'ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell'agente. II diritto vivente, con una lettura conforme all'attuale stadio di sviluppo dell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, impone di valutare, con un approccio storico-naturalistico, la identità della condotta è dell'evento, secondo le modalità con cui esso si è concretamente prodotto a causa della prima. Dunque, sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, sicché non dovrebbe esservi dubbio, ad esempio, sulla diversità dei fatti, qualora da un'unica condotta scaturisca la morte o la lesione dell'integrità fisica di una persona non considerata nel precedente giudizio, e dunque un nuovo evento in senso storico. In altri termini, deve essere respinta la tendenza ad espandere il concetto di identità del fatto fino a richiedere, quale presupposto per la sua sussistenza, la sola generica identità della condotta; è invece necessario che l'interprete proceda ad analizzare tutti gli elementi costitutivi, seppure riferendosi a un confronto fra fatti materiali e non semplicemente a un confronto fra disposizioni sanzionatorie. Ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto è configurabile solo ove le condotte siano caratterizzate dalle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone, sicché costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa (Sez. 5, Sentenza n. 18020 del 10/02/2022, Rv. 283371).